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Brevetto europeo
Si tratta di un brevetto che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio.
La domanda, redatta in una sola lingua scelta fra inglese, francese o tedesco, permette di ottenere un brevetto negli Stati designati dal richiedente, scelti fra quelli che hanno aderito alla convenzione.
I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto dagli stessi Stati.
La validità del brevetto europeo è di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda.
La domanda di brevetto europeo può essere depositata presso:
- Ufficio Europeo dei Brevetti (sedi di Monaco di Baviera, l'Aia o Berlino);
- Uffici brevetti nazionali (per l'Italia l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o la Camera di Commercio di Roma)
La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende tre fasi: le prime due obbligatorie, la terza eventuale:
Prima fase: deposito della domanda
- Esame delle condizioni formali
- Ricerca delle anteriorità
- Pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda, del rapporto di ricerca
Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se continuare o meno la propria procedura
Seconda fase: esame di merito della domanda
- Concessione del brevetto o rigetto della domanda
Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi.
Se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, pena la non validità del brevetto in quello Stato.
Una volta trasformato il brevetto a livello nazionale è obbligatorio versare le tasse annuali nazionali di mantenimento in vita del brevetto, esigibili anticipatamente a partire dall'annualità successiva a quella in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo.
Terza fase: opposizione
Entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può depositare un’opposizione contro un brevetto europeo, se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito.
Tale opposizione è valutata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei brevetti.
La decisione dell’Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli Stati designati.
È comunque possibile presentare ricorso contro le decisioni degli organi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti.
Affinché i brevetti europei concessi abbiano effetto in Italia, è necessario che il titolare depositi, entro tre mesi dalla data di rilascio, una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto: le traduzioni vanno depositate presso gli uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio.
Maggiori informazioni sono reperibili nel sito dell'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) all'indirizzo: http://www.european-patent-office.org/









