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Sanzioni registro imprese
Riferimenti normativi
Articoli 2194 e 2630 del Codice civile, legge 689/1981; norme previste dal codice civile in materia di termini per l'adempimento al Registro del imprese da parte di imprese individuali, società e altri soggetti obbligati (esempio notai).
Per chi sono:
Tutte le imprese, individuali o collettive, che sono tenute ad iscriversi al Registro delle Imprese e ad effettuare le comunicazioni relative al proprio assetto previste dalla legge.
Termini degli adempimenti
Le domande dell'atto da iscrivere o da depositare al Registro delle Imprese devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'atto o del verificarsi dell'evento (fatti salvi altri termini per specifici adempimenti, a puro titolo esemplificativo, l'atto costitutivo di società di capitali o cooperative che deve essere iscritto entro 20 giorni a cura del notaio). La presentazione delle domande il cui termine cade di sabato o giorno festivo è considerata tempestiva se effettuata il primo giorni lavorativo successivo.
Il termine per la contestazione delle violazione è di 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia. Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di violazione (ossia dopo 5 anni dal trentesimo giorno successivo all'evento da iscrivere).
La società è responsabile in solido con l'autore della violazione (soggetto obbligato individuato dal codice civile) ad esclusione dei casi in cui la violazione è commessa dai notai, dal collegio sindacale, dal rappresentante comune degli obbligazionisti.
Notifiche
I verbali di accertamento vengono notificati:
alla residenza del titolare per le imprese individuali
studio notarile per gli adempimenti dei quali sono obbligati i notai
residenza obbligato per gli adempimenti dei quali sono obbligati i componenti dell'organo amministrativo o di controllo
Modalità e termini di pagamento
Il pagamento liberatorio va effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento mediante il modello F23 riportante i dati dell'obbligato (codice ufficio APN; causale PA, estremi del verbale; codice tributo 741T; l'importo dell'oblazione). Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari o postali o il concessionario per la riscossione dei tributi di Pordenone.
Il pagamento delle spese di notifica viene effettuato mediante versamento sul conto corrente postale numero 245597 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pordenone.
I modelli F23 e le attestazioni di pagamento delle spese di notifica dovranno essere trasmesse via fax all'ufficio registro imprese al numero 0434/381296 (oppure consegnate all'ufficio).
Atti difensivi e richieste di audizione
Entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura scritti difensivi in carta semplice, nei quali è anche possibile richiedere di essere sentiti dall'ufficio stesso.
Sanzioni REA
Riferimenti normativi
Legge 630/1981; circolare MICA 3202/C del 22.01.1990 “Istruzioni sugli accertamenti da effettuare e sulla documentazione da richiedere per le denunce di iscrizione, modifiche e cessazioni per il registro ditte”.
Per chi sono
Soggetti “Only REA” che richiedono l'iscrizione nel repertorio economico amministrativo. Le imprese, individuali o collettive, che omettono o denuncino tardivamente dati economici quali, a titolo esemplificativo: unità locali, versamento del capitale sociale, inizio/modifica/cessazione dell'attività esercitata (per i soggetti collettivi), nomina/modifica/cessazione di titolari di cariche tecniche.
Termini degli adempimenti
Le domande relative al dato da denunciare al Repertorio Economico Amministrativo devono essere presentate entro 30 giorni dalla data del verificarsi dell'evento da comunicare. La presentazione delle domande il cui termine cade di sabato o giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
Il termine per la contestazione delle violazione è di 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia. Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di violazione (ossia dopo 5 anni dal trentesimo giorno successivo all'evento da iscrivere).
La società è responsabile in solido.
Notifiche
I verbali di accertamento vengono notificati:
alla residenza del titolare per le imprese individuali
residenza obbligato per gli adempimenti dei quali sono obbligati i componenti dell'organo amministrativo o di controllo
Modalità e termini di pagamento
Il pagamento liberatorio, unitamente alle spese di notifica, va effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento mediante versamento su conto corrente postale numero 245597 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pordenone.
Atti difensivi e richieste di audizione
Entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura scritti difensivi in carta semplice, nei quali è anche possibile richiedere di essere sentiti dall'ufficio stesso.
Spese di procedimento e notifica
Dal 01.07.2008 con delibera della Giunta Camerale n. 5 del 15.05.2008 entrano in vigore i nuovi importi delle spese di procedimento e notifica:
Notifica verbale per posta:
- Imprenditore individuale e notaio euro 12,00
- Società euro 20,00 per obbligato









