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Sanzioni e ruolo
Pagamenti ritardati, non effettuati oppure incompleti
Quando l’impresa non versa il diritto annuale dovuto o lo versa solo in parte oppure lo versa tutto, ma in ritardo rispetto alla scadenza, la Camera di Commercio procede a recuperare il proprio credito, comprensivo di interessi e sanzioni per il ritardato pagamento, attraverso l’avviso di accertamento o mediante l’emissione della cartella esattoriale.
Sono tre essenzialmente le norme regolamentari che disciplinano l’applicazione della sanzione per tardivi od omessi pagamenti:
- Decreto 11/05/2001, n. 359 – regolamento attuazione art. 17 L. 488, 23/12/1999 http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/decreto11mag01.htm e successivo art. 44 legge 12/12/2002, n. 273 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02273l.htm
- Decreto 27/01/2005, n. 54 – regolamento applicazione sanzioni amministrative del diritto annuale http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/decreto27gen05.htm
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie per violazioni diritto annuale – Adottato con delibera di Giunta Camerale n. 112 del 12/12/2005 e successive modifiche.
I pagamenti non corretti si considerano:
- tardivi i versamenti effettuati entro i trenta giorni rispetto alla scadenza prevista,
senza la maggiorazione dello 0,4% - omessi i versamenti non effettuati
i versamenti effettuati oltre i trenta giorni rispetto alla scadenza prevista
i versamenti incompleti
Misura della sanzione
- pagamenti tardivi si applica una sanzione del 10%
- pagamenti omessi si applica una sanzione dal 30% al 100%
Tutela giurisdizionale
Contro il provvedimento che applica le sanzioni si può ricorrere avanti alle Commissioni tributarie.
Decadenza e prescrizione
La richiesta di pagamento della sanzione deve essere notificata all’impresa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento.
L’ente camerale ha diritto a riscuotere la sanzione entro i cinque anni dalla data di notifica della richiesta.









