Ultimo aggiornamento:07/05/2012

Sanzioni e ruolo

Pagamenti ritardati, non effettuati oppure incompleti

Quando l’impresa non versa il diritto annuale dovuto o lo versa solo in parte oppure lo versa tutto, ma in ritardo rispetto alla scadenza, la Camera di Commercio procede a recuperare il proprio credito, comprensivo di interessi e sanzioni per il ritardato pagamento, attraverso l’avviso di accertamento o mediante l’emissione della cartella esattoriale.

Sono tre essenzialmente le norme regolamentari che disciplinano l’applicazione della sanzione per tardivi od omessi  pagamenti:

 

 

I pagamenti non corretti si considerano:

  • tardivi  i versamenti effettuati entro i trenta giorni rispetto alla scadenza prevista,
    senza la maggiorazione dello 0,4%
  • omessi  i versamenti non effettuati
    i versamenti effettuati oltre i trenta giorni rispetto alla scadenza prevista
    i versamenti incompleti

Misura della sanzione

  • pagamenti tardivi si applica una sanzione del 10%
  • pagamenti omessi si applica una sanzione dal 30% al 100%

Tutela giurisdizionale
Contro il provvedimento che applica le sanzioni si può ricorrere avanti alle Commissioni tributarie.

Decadenza e prescrizione
La richiesta di pagamento della sanzione  deve essere notificata all’impresa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento.

L’ente camerale ha diritto a riscuotere la sanzione entro i cinque anni dalla data di notifica della richiesta.

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