Ultimo aggiornamento:07/05/2012

Quando versare

Termine per il versamento del diritto annuale

 

  • imprese di nuova iscrizione: con decorrenza 1° gennaio 2012 per i nuovi soggetti che richiedono, obbligatoriamente con pratica telematica, l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo, l’importo del diritto annuale sarà sempre prelevato direttamente dal Registro delle Imprese, anche quando non espressamente richiesto nelle NOTE del modello, evitando di sospendere le pratiche per chiedere una formale autorizzazione al prelievo
  • imprese già iscritte  - in coincidenza con il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi 

Le imprese soggette all’IRES versano entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Le imprese che approvano il bilancio oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura d’esercizio  versano il diritto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione; se il bilancio non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 del settimo mese dalla chiusura dell’esercizio stesso.

Per le imprese il cui esercizio non coincide con l’anno solare, il termine per il versamento varia a seconda del mese di chiusura dell’esercizio.

Queste imprese sono legittimate ad effettuare il versamento nei termini loro prescritti.


Versamenti eseguiti in ritardo rispetto alla scadenza

  • entro i primi 30 gg. dalla scadenza si può versare l‘importo del diritto annuale insieme alla maggiorazione dello 0,4%.
  • L’importo ottenuto non deve essere arrotondato ma versato con i decimali.
  • dopo i primi 30 gg. dalla scadenza, ma entro l’anno, si può utilizzare la modalità agevolata, chiamata ravvedimento operoso di cui parliamo in una sezione apposita.
OPERAZIONE TRASPARENZA: ESPRIMI IL TUO PARERE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rating: 5 / 10 (5 voti)