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Importi da versare
Chi stabilisce l’importo
Il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme a quello dell’Economia e Finanze, ogni anno fissa con decreto gli importi che le imprese dovranno versare come diritto annuale.
Imprese di nuova iscrizione
Vi invitiamo a consultare l'apposita sezione "Nuove iscrizioni" che riporta le novità anticipate con Circolare MSE prot. 0255658 del 27/12/2011
Imprese già iscritte
Con Circolare MSE prot. 0255658 del 27/12/2011 sono state stabilite le misure del diritto annuale per l’anno 2012, INVARIATE rispetto a quelle del 2011.
Dall’anno 2008 non è più applicata la fase transitoria, in vigore dal 2001 al 2007, per la quale il dovuto dell’anno non doveva essere maggiore del 6% dell’anno precedente.
Tutte le imprese iscritte nella sezione speciale versano pertanto un importo definito dalla citata Circolare del 27/12/2011, mentre tutte le posizioni di imprese iscritte nella sezione ordinaria devono versare il diritto annuale commisurato al fatturato calcolato ai fini IRAP realizzato nell’anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Ministero Sviluppo Economico.
Per controllare gli importi dovuti negli anni pregressi, consultare la voce "Normativa"
Avviso proroga scadenza versamento diritto annuale 2011
Con Circolare prot. 103161 del 30/05/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che la proroga prevista dal Dpcm 12/05/2011, relativo al differimento del termine di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, si applica anche al diritto annuale. La scadenza del 16 giugno 2011 è prorogata al 6 luglio 2011 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% per:
- tutte le imprese individuali (iscritte in sezione speciale e in sezione ordinaria);
- tutti gli altri soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore, comprendendo quindi società e soggetti ONLY REA.
Come si individua l’importo da versare
Il Registro delle imprese è diviso in due sezioni: sezione ordinaria e sezione speciale.
Per ogni sezione il decreto del Ministero individua importi diversi.
A partire dall’anno 2011 è anche previsto il versamento del diritto da parte dei soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (only REA).
Sezione ordinaria
In questa sezione si iscrivono tutti i soggetti obbligati a norma del Codice Civile:
- Società di persone e capitali (snc, sas, srl, spa, sapa)
- Cooperative
- Consorzi con attività esterna e società consortili
- Gruppi europei di interessi economico
- Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività economica
- Imprese individuali (imprese commerciali non di piccole dimensioni)
- Sedi amministrative o secondarie di società costituite all’estero
Per le imprese già iscritte alla data del 1/1/2011 in questa sezione l’importo del diritto annuale è commisurato al fatturato definito ai fini IRAP, dichiarato l’anno precedente:
| fatturato - da euro | a euro | aliquote | Importo dovuto per la Sede |
| 0,00 | 100.000,00 | euro 200,00 (misura fissa) | |
| oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% | € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00 |
| oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% | € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00 |
| oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% | € 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00 |
| oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% | € 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00 |
| oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% | € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00 |
| oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% | € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00 |
| oltre 50.000.000,00 | 0.001% | € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un importo dovuto massimo di € 40.000,00 |
Concetto di fatturato – definizioni
Il termine “fatturato” viene interpretato con riferimento ai valori dichiarati in sede di redazione del bilancio ai fini IRAP. Queste indicazioni sono state date dal Ministero delle attività produttive con circolare del 6.10.2000, n. 3469/C.
Sono stati individuati per macro categorie di operatori i conti ai quali fare riferimento. Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella Circolare ministeriale del 3/3/2009 che identifica i righi IQ per l’individuazione della base imponibile per la determinazione del fatturato.
Definizione di fatturato:
l’art. 1, co. 1, lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'industria stabilisce che il termine “fatturato” indica:
- per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell’IRAP nella colonna dei valori contabili del quadro IQ del modello IRAP;
- per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'IRAP nella colonna dei valori contabili del quadro IQ del modello IRAP;
- per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell’IRAP nella colonna dei valori contabili del quadro IQ del modello IRAP;
- per gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.), la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell’IRAP nella colonna dei valori contabili del quadro IQ del modello IRAP e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.
Sezione speciale
In questa sezione si iscrivono:
- piccoli imprenditori (commercianti individuali, coltivatori diretti)
- imprenditori agricoli (individuali e collettivi secondo la definizione dell’art. 2135 del Codice Civile)
- imprese artigiane (imprenditori individuali – le imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane vengono annotate d’ufficio)
- società semplici (con attività agricola o non agricola)
- società tra avvocati
Per le imprese iscritte alla data dell’ 1/1/2011 in questa sezione il diritto annuale è stabilito in misura fissa.
| SEZIONE SPECIALE | SEDI | UNITA' LOCALI |
| Imprese individuali (piccoli imprenditori) | € 88,00 | € 18,00 |
| società semplici agricole (*) | € 100,00 | € 20,00 |
| società semplici non agricole (*) | € 200,00 | € 40,00 |
| Società tra avvocati (comma 2, art. 16, d.lgs.2.2.01 n. 96) (*) | € 200,00 | € 40,00 |
| SOLO REA (*) | SEDI | UNITA' LOCALI |
| unità locali di imprese con sede principale all’estero | - | € 110,00 |
| sede secondaria di società estere | € 110,00 | - |
| Prima iscrizione di soggetto ONLY REA (*) | € 30,00 | - |
| (*) regime transitorio per l’anno 2011 |
Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo
Si tratta delle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà rispetto all'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa eccetera del soggetto stesso (quali, ad esempio: associazioni, fondazioni, comitati, organismi religiosi, ecc.).
Dunque, i soggetti obbligati all’iscrizione nel REA sono associazioni, fondazioni, comitati, enti pubblici ed altri enti non societari che svolgono in modo secondario un’attività economica
Per l’anno 2011 versano un importo stabilito nella misura fissa di € 30,00 per la sede, a prescindere dall’eventuale presenza di unità locali.
Unità locali
Il versamento del diritto annuale relativo alle unità locali deve essere effettuato a favore della Camera di Commercio sul cui territorio è ubicata l’unità locale stessa.Il diritto annuale per le unità locali di nuova iscrizione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa denuncia al registro delle imprese.
Imprese iscritte in sezione speciale.
L'importo da versare per le unità locali di nuova iscrizione, oppure per unità locali già iscritte, relative ad imprese iscritte in sezione speciale, è pari al 20% del diritto annuale fisso, dovuto per la sede principale.
Imprese iscritte in sezione ordinaria.
L'importo da versare per le unità locali di nuova annotazione relative ad imprese iscritte in sezione ordinaria è pari a 40,00 Euro per ciascuna unità locale denunciata nel corso dell’anno.
Per le unità locali già iscritte l’importo da versare è pari al 20% del diritto annuale dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di euro 200,00 per ogni unità locale.
Imprese con sede principale all’estero
Le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede all'estero devono versare un importo fisso pari a 110,00 Euro per ciascuna sede secondaria/unità locale, sia di nuova costituzione che già iscritta.









