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Chi deve versare il diritto annuale
Tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese devono versare il diritto annuale a favore della Camera di commercio nella cui provincia è situata la sede e/o l’unità locale.
Per unità locale si intende l’impianto operativo o amministrativo – gestionale, che in genere si trova in un luogo diverso della sede, e nel quale l’impresa svolge con stabilità una o più attività economiche. L’unità locale è dotata di autonomia e degli strumenti necessari per conseguire finalità produttive o una fase intermedia quale: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, negozi, filiali agenzie, ecc.
A partire dall’anno 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (cosiddetti soggetti ONLY REA), quali, ad esempio: associazioni, fondazioni, comitati, organismi religiosi, ecc, la cui attività economia di natura commerciale e/o agricola si colloca in una dimensione di sussidiarietà rispetto all'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa eccetera dei soggetti stessi.
Chi non deve versare il diritto annuale
Non devono versare il diritto annuale:
- le imprese dall’anno successivo alla cancellazione; vi invitiamo a controllare l’art. 4 del decreto n. 359 dell’11/05/2001
- le imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa dall’anno successivo a quello di adozione del provvedimento, salvo il caso in cui il Giudice non autorizzi la continuazione provvisoria dell’attività
- le cooperative che sono poste in scioglimento dall’anno successivo a quello di adozione del provvedimento









