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Casi particolari
Trasferimento di sede
Quando un’impresa si trasferisce da una provincia ad un’altra, il diritto annuale si versa alla Camera di Commercio dove l’impresa risultava iscritta alla data del 1 gennaio.
Trasformazione di natura giuridica
Fin o all’anno 2007, per individuare quale importo pagare, si considerava la natura giuridica dell’impresa che risultava al 1 gennaio. Per cui, se l’impresa si trasformava in corso d’anno, questo non influiva sul calcolo del diritto.
L’anno successivo l’impresa determinava l’importo tenendo conto che, non potendo considerare l’impresa trasformata come un nuovo soggetto, doveva versare il diritto dell’anno preso in considerazione, in base all’art. 4, comma 4 del decreto legge 28.12.2006, n. 300, per il quale si applicava la maggiorazione max del 6% del diritto annuale al dovuto dell’anno precedente. Per il calcolo, l’impresa doveva fare riferimento, come di consueto, al fatturato dell’esercizio concluso.
Dal 2008 il diritto annuale è commisurato al fatturato calcolato ai fini IRAP per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria, senza distinzione di figura giuridica, essendo decaduto il periodo transitorio menzionato sopra.
Si invita quindi a visitare la pagina: “Importi da versare”.









