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Commercio all'ingrosso
Legge Regionale numero 29 del 05.12.2005 e successive modifiche, Decreto Legislativo numero 71 del 26.03.2010, Circolare della Regione Friuli Venezia Giulia del 25.10.2010, prot. 17617.
La disciplina del commercio è regolata dalla nuova legge regionale 29/2005 che ha abrogato la precedente legge regionale 8/99, e dal Decreto Legislativo numero 71 del 26.03.2010.
Per chi è
Imprese individuali
Soggetti collettivi
Commercio all'ingrosso settore non alimentare
Per l'esercizio di tale attività è necessario il possesso di requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010 che devono essere posseduti da:
titolare dell'impresa individuale
legale rappresentante.
Le persone indicate possono autocertificare tali requisiti utilizzando l'apposito modello (MREI31). Ciò comporta l'assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Commercio all'ingrosso settore alimentare
Per l'esercizio di tale attività è necessario il possesso di requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010 che devono essere posseduti da:
titolare dell'impresa individuale
legale rappresentante
persona preposta all'esercizio dell'attività commerciale.
Le persone indicate possono autocertificare tali requisiti utilizzando l'apposito modello (MREI30). Ciò comporta l'assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.
E', inoltre, necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010 ):
a) Titolo di studio
- diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) Pratica commerciale
- avere prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio presso imprese esercenti attività di vendita di prodotti alimentari all’ingrosso o al dettaglio ovvero l’attività di somministrazione di alimenti o bevande in qualità di: dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto Nazione per la Previdenza.
- Essere stati iscritti nel Registro Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Requisiti morali
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di' esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
CASO PARTICOLARE
Per le denunce di inizio attività con data antecedente al 23.04.99 è obbligatorio indicare il numero di iscrizione al REC per il commercio all’ingrosso (per le società numero di iscrizione società e numero di iscrizione preposto).
Infatti fino a tale data (entrata in vigore della Legge Regionale 8/99 che ha abolito il REC) l’iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio costituiva requisito indispensabile per l’esercizio di questa attività.
Cosa fare:
- Impresa individuale: - solo invio telematico - dichiarazione sostitutiva del commercio all'ingrosso (modulo disponibile in modulistica) da allegare al modello I1 o I2 o UL Si ricorda che se il modulo non viene firmato digitalmente (ma solo in forma autografa) dal dichiarante va allegato il suo documento di identità in corso di validità dello stesso (in questo caso il file verrà firmato digitalmente da colui che presenta la pratica).
- Società: - solo invio telematico - dichiarazione sostitutiva del commercio all'ingrosso (modulo disponibile in modulistica) da scannerizzare ed allegare al modello S5 o UL. Si ricorda che se il modulo non viene firmato digitalmente (ma solo in forma autografa) dal dichiarante va allegato il suo documento di identità in corso di validità dello stesso (in questo caso il file verrà firmato digitalmente da colui che presenta la pratica).
- Costi (vedere tabella diritti di segreteria del Registro Imprese)
NB: Si ricorda che non è dovuto il versamento della Tassa di Concessione Governativa.









