Ultimo aggiornamento:11/05/2012

Autoriparatori

Legge numero 122 del 05.02.1992 – DPR numero 558 del 14.12.1999

La legge 122 del 05.02.1992 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose cosiddetta "attività di autoriparazione”.
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modifica e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui sopra, nonché l'installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione dei filtri dell'aria e dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonchè l'attività di commercio di veicoli. Sono soggette alla denuncia di inizio attività anche le imprese che svolgono attività di autoriparazione su automezzi propri tramite gli uffici tecnici interni.
L'attività di autoriparazione si suddivide nelle seguenti sezioni:

A. MECCANICA E MOTORISTICA
B. CARROZZERIA
C. ELETTRAUTO
D. GOMMISTA

Per chi è:
Imprese, individuali o collettive, artigiane e non artigiane, che esercitano le sopra indicate attività.

Responsabile tecnico
Nel momento in cui un’impresa inizia l’attività di autoriparazione deve presentare denuncia utilizzando l’apposito modello (Segnalazione Certificata di Inizio attività modello MREI27) da allegare alla pratica del Registro delle Imprese o Albo Imprese Artigiane nel quale la data di inizio attività deve corrispondere con la presentazione o l’invio della stessa e deve possedere i requisiti previsti dalla legge individuando un responsabile tecnico.
E' obbligatoria la designazione di almeno un responsabile tecnico per ogni officina nella quale venga esercitata l'attività di autoriparazione; la stessa persona non può essere responsabile tecnico per più di un'officina.
Egli deve avere un’abilitazione per ciascuna delle diverse tipologie di attività di autoriparazione che vengono svolte all'interno dell'officina e non può essere un professionista o un consulente esterno.
La sostituzione e la revoca del responsabile tecnico devono essere comunicate dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa utilizzano il modello della SCIA (MREI27) compilato nella sola parte che si riferisce all’evento.
In caso di nomina retroattiva il responsabile deve dimostrare il possesso dei requisiti da quella data.
In mancanza di responsabile tecnico l’impresa non può esercitare l’attività.

Requisiti:
Devono essere posseduti dal responsabile tecnico, che può essere:

  • titolare di impresa individuale
  • socio
  • dipendente
  • familiare collaboratore
  • associato in partecipazione (contratto di associazione in partecipazione registrato)

Per l'impresa artigiana i requisiti devono essere posseduti necessariamente:

  • dal titolare (se impresa individuale)
  • da un socio lavorante (se società in nome collettivo o a responsabilità limitata) o socio lavorante accomandatario di società in accomandita semplice.

Requisiti generali (articolo 7, comma 1, lettere a) e c) L. 122/92)

  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero cittadino di uno stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
  • essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività di autoriparazione: è necessario il certificato medico che può essere rilasciato anche dal medico di base (non è necessario allegarlo per le denunce presentate alle CCIAA della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della Legge Regionale 18.08.2005 numero 21)

Requisiti morali (articolo 7, comma 1, lettera b) L. 122/92)

  • non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonchè l'installazione sugli stessi veicoli e complessi dei veicoli a motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati e prevista una pena detentiva.
    Il soggetto potrà autocertificare tali requisiti utilizzando l’apposito modello (Requisiti Morali MREI18).
    Ciò comporta l’assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.


Requisiti tecnico professionali (articolo 7, comma 2, L. 122/92)

a) Titolo di studio

  • Laurea o Diploma universitario (laurea breve) in materia tecnica specifica;
  • Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività.

b) Titolo di studio ed esperienza professionale

  • Attestato di promozione al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale – con indirizzo attinente l’attività seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni
  • Corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l’attività, seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni.

Per l’esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di:

  • titolare, amministratore, socio partecipante
  • collaboratore familiare
  • dipendente qualificato
  • associato in partecipazione

L’attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l’abilitazione, all’interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione.

c) Esperienza professionale
Aver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

  • titolare, amministratore, socio partecipante
  • collaboratore familiare
  • dipendente qualificato
  • associato in partecipazione


L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione.

d) Casi particolari
Rientrare in uno dei seguenti casi:

  • Soggetto già abilitato in quanto nominato responsabile tecnico di altra impresa del settore.
  • Soggetto già abilitato in quanto iscritto all’ex registro imprese autoriparazione (R.I.A.).
  • Titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in vigore del DPR 387/94
    (entro il 14/12/1994), appositamente documentato con fatture.

Documentazione da presentare

Imprese Artigiane: all'Albo Imprese Artigiane

  • Segnalazione Certificata di Inizio attività (MREI27) da allegare al modello per l'iscrizione o la modifica all'Albo delle Imprese Artigiane

Imprese Non Artigiane: al Registro delle Imprese

  • Società - solo via telematica: Segnalazione Certificata di Inizio attività (MREI27) da allegare al Modello S5 o UL e modello Int. P per il responsabile tecnico (vedi Guida deposito atti)
  • Imprese individuali: solo via telematica Segnalazione Certificata di Inizio attività (MREI27) da allegare al Mod. I1 o I2 o UL e modello Int. P per il responsabile tecnico qualora sia persona diversa dal titolare.

Sanzioni
L'esercizio delle attività di autoriparazione da parte di impresa non iscritta è punito con una sanzione amministrativa stabilita dall’articolo 10 della legge 122/1992.

Costi (vedasi tabella diritti di segreteria del Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane).

 

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