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Albo società cooperative
Il DM 23.06.2004 (pubblicato sulla G.U. 162 del 13.07.2004) ha istituito l’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive.
L’albo sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione ed è gestito con modalità informatiche dal Ministero.
In esso si iscrivono:
società cooperative a mutualità prevalente
società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente
società cooperative già iscritte all’albo che annualmente depositano i bilanci
società cooperative già iscritte che modificano la sezione o la categoria di appartenenza (anche se non dipende da una modifica statutaria).
L'iscrizione all'albo è importante, oltre a fini anagrafici, anche per la fruizione di benefici fiscali.
L'albo si costituisce in due sezioni:
1. cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512, 2513, 2514 cc) questa prima sezione si compone a sua volta delle seguenti sotto sezioni:
- cooperative a mutualità prevalente di diritto ovvero quelle che, come le cooperative sociali, vengono così qualificate direttamente dalla legge;
- banche di credito cooperativo considerate a mutualità prevalente se rispettano le norme delle leggi speciali (ex art. 223 terdecies disposizioni attuative c.c.);
- cooperative agricole e loro consorzi cui viene riconosciuta la prevalenza se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci risulta superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111 septies disposizioni attuative c.c.).
Sono comprese nella categoria delle cooperative agricole di conferimento anche quelle di servizi ai soci in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del articolo 1 del decreto legislativo 99/2004.
2. Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Al momento dell'iscrizione della cooperativa nell'albo, oltre all'opzione mutualità prevalente, prevalente di diritto e altre, si dovrà scegliere la categoria fra quelle proposte (produzione di lavoro, sociali, di conferimento di prodotti agricoli, edilizie di abitazione, pesca, consumo, consorzi cooperativi, consorzi agrari) mutuate in buona parte dalla precedente classificazione del registro prefettizio.
Tutte le cooperative esistenti alla data di istituzione dell'albo e costituite successivamente devono iscriversi all'albo in una delle citate sezioni.
Nell'albo delle cooperative non sono iscrivibili le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non societari.
Tutte le cooperative che non presentano la domanda di iscrizione all'albo sono escluse da qualsiasi forma di agevolazione fiscale e nei confronti delle stesse verrà promossa azione di vigilanza per verificarne l'effettiva esistenza.
La modifica dei requisiti mutualistici statutari non conforme alle previsioni di cui all'articolo 2514 del codice civile determina immediatamente la perdita della qualifica di mutualità prevalente e, di conseguenza, l'iscrizione alla sezione delle cooperative diverse.
Quando si determina la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente gli amministratori sono tenuti alla redazione del bilancio che sarà oggetto di verifica a cura di una società di revisione.
L'iscrizione assume fondamentale importanza soprattutto per le cooperative a mutualità prevalente in quanto indispensabile per la fruizione delle agevolazioni fiscali.
La mancata iscrizione nell'albo configura ipotesi di irregolare funzionamento della cooperativa in quanto non consente lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'autorità governativa e pertanto sanzionabile con adozione del provvedimento di gestione commissariale.
Il numero di iscrizione nel albo è indispensabile per la completezza formale e sostanziale di qualsiasi atto o documento della cooperativa.
Dopo l'iscrizione dovranno essere comunicate all'albo le variazioni della ragione sociale e della sezione o categoria di attività.
Particolare importanza riveste la variazione della sezione che consegue al passaggio da un tipo di mutualità all'altro.
Il passaggio potrà avvenire anche d'autorità da parte dell'albo ove dai bilanci annuali esso desuma il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei parametri di cui all'art. 2513 del codice civile.
L'art. 223 sexiesdecies prevede che all'albo dovrà essere inviato anche il bilancio per via telematica proprio al fine di consentire al MAP la verifica del rispetto dei parametri della mutualità di cui all'art. 2513.
Modalità tecniche
Si ricorda di utilizzare sempre la versione aggiornata del modello il quale va depositato:
- con l’atto costitutivo
- in sede di deposito del bilancio d’esercizio
Il modello per l’iscrizione all’albo va depositato al registro delle imprese tramite il modello C17 scaricabile dal sito http://web.telemaco.infocamere.it alla voce ”pratiche/informazioni/modello c17 per le cooperative”.
Il modulo va compilato, firmato digitalmente e allegato alla pratica telematica tramite il quadro di riepilogo indicando il codice tipo documento “C17 Modulo Albo Cooperative” (si ricorda che il modello non va scannerizzato).
I diritti di segreteria sono pari a euro 40,00 (se il modello viene presentato da solo)
L’imposta di bollo è pari all’importo vigente.
Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni disponibili sul sito http://webtelemaco.infocamere.it.









