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AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Le principali norme che regolano l’accesso all’attività di agenzia sono contenute nella Legge 204/1985, nel Decreto Ministeriale 21.08.1985 e nel Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e nel Decreto attuativo del 26.10.2011.
Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 204/1985, è Agente di commercio chi promuove, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata, le vendite di un’impresa attraverso l’acquisizione di ordini di acquisto;
Rappresentante di commercio chi conduce e conclude affari in nome e per conto dell’impresa mandante.
L’attività può essere esercitata da Imprese individuali o società.
Nel caso delle società, i requisiti per l’esercizio dell’attività devono essere possedute dai legali rappresentanti della stessa.
L’esercizio dell’attività di agenzia è incompatibile con (art. 5, commi 3 e 4, L. 204/85):
- l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società od enti, privati o pubblici;
- l’iscrizione nel Ruolo degli agenti d’affari in mediazione e l’esercizio di attività per le quali è prescritta l’iscrizione in detto ruolo.
Requisiti morali
- Non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato;
- Non essere stato condannato per i reati di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), della legge 204/85;
- Non essere sottoposto a provvedimenti antimafia.
Requisiti professionali
- Aver conseguito un titolo di studio abilitante: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale (ragioniere, perito commerciale ecc.) o diploma di laurea in materie commerciali o giuridiche.
oppure - Aver conseguito le seguenti esperienze professionali:
essere stato per almeno due anni negli ultimi cinque come:- dipendente di un’impresa con qualifica di viaggiatore o piazzista o con qualifica di concetto e mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite
- dipendente di un ente o società del settore finanziario, creditizio o fiduciario con compiti di intermediazione finanziaria
- essere stato titolare/contitolare di un’impresa che ha svolto attività di vendita per almeno due anni negli ultimi cinque;
- essere stato collaboratore, socio di società in nome collettivo, socio accomandatario di società in accomandita semplice, amministratore di società di capitali, con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite per almeno due anni negli ultimi cinque, di un’impresa che ha esercitato attività di vendita o di agenzia di rappresentanza
- Aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per Agenti e rappresentanti di commercio riconosciuto dalla Regione presso un Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese.
I corsi di qualificazione sono organizzati dalle seguenti Associazioni:
• A.S.C.O.M. - Piazzale del Mutilato n. 4, - tel. 0434.549411
• CONFESERCENTI - Viale Grigoletti, n.72/D - tel. 0434.555399
Il possesso dei requisiti morali e professionali può essere autocertificato ai sensi del T.U. 445/2000.
NUOVI ADEMPIMENTI PER GLI AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE, AGENTI DI COMMERCIO, MEDIATORI MARITTIMI E SPEDIZIONIERI
A decorrere dal 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello sviluppo economico che prevedono nuove modalità d’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti d’affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli (ora sostituiti dal Registro Imprese).
Le nuove procedure non modificano i requisiti professionali richiesti.
Gli adempimenti introdotti con i decreti sono i seguenti:
- Nuove iscrizioni
I soggetti che intendono iniziare una delle attività sopra indicate dovranno presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura “COMUNICA”, una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l’apposito modello ministeriale. La SCIA dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o di inizio attività al Registro delle Imprese corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni previste dalla Legge. La data di inizio di attività dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda. È prevista la presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa. - Soggetti in attività prima del 12.5.2012
Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013, un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa. - Persone fisiche non in attività
Coloro che risultano iscritti nei Ruoli soppressi, ma che attualmente non svolgono l’attività possono, entro il 12 maggio 2013, iscriversi nell’apposita sezione REA; tale adempimento non riguarda peraltro gli spedizionieri.
Ulteriori informazioni sulla modulistica e sulle modalità informatiche richieste per i nuovi adempimenti saranno pubblicate non appena disponibili.
Tenuto conto che il termine per gli adempimenti di cui ai punti n. 2. e 3. è di un anno, si invitano gli interessati a non concentrare le comunicazioni di aggiornamento nei giorni successivi al 12 maggio 2012; non si esclude infatti che, sia a livello normativo che di procedure informatiche, vi possano essere ulteriori modifiche ed implementazioni.









