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AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE
Ai sensi dell’articolo 1754 del Codice Civile è mediatore chi mette in relazione – anche in modo occasionale – due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
L’attività di mediazione può essere esercitata solo da chi sia in possesso dei requisiti abilitanti o iscritto nel Ruolo degli agenti d’affari in mediazione, tenuto dalla Camera di Commercio fino all’8 maggio 2010 , anche se l’attività viene svolta in modo occasionale o discontinuo.
Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che risultano iscritti nel Ruolo o in possesso dei requisiti prescritti.
Le principali norme che regolano l’accesso all’attività di cui trattasi sono contenute nella Legge 39/89, nel Decreto Ministeriale 452/1990, nel Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e nel Decreto attuativo del 26.10.2011.
L’attività di agente d’affari in mediazione comprende:
- Agenti immobiliari
- Agenti merceologici
- Agenti con mandato a titolo oneroso
- Agenti in servizi vari (escluso settore creditizio)
Quando l’attività di mediazione viene esercitata da una società, devono essere iscritti al Ruolo o essere in possesso dei requisiti, tutti i legali rappresentanti e tutti coloro che a qualsiasi titolo esercitano l’attività di intermediazione per conto della società stessa (es.: procuratori).
L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con (art. 5, comma 3, L. 39/89):
- l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società od enti, privati o pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
- l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
Prima dell’effettivo avvio dell’attività di mediazione (art. 3, comma 5 bis, della Legge 39/89) deve essere sottoscritta apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Requisiti generali:
- Essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, o cittadino extracomunitario residente in Italia in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno
- Aver assolto l’obbligo scolastico vigente al momento dell’età scolare
- Maggiore età
- Godimento dei diritti civili
- Residenza/domicilio professionale nella circoscrizione della Camera di Commercio cui si intende richiedere l’iscrizione
Requisiti morali
- Non essere stato dichiarato fallito (salvo riabilitazione) , interdetto o inabilitato
- Non essere stato condannato per i reati di cui all’art. 2, comma 3, lettera f), della legge 39/89
- Non essere sottoposto a provvedimenti antimafia.
Requisiti professionali
- Diploma di scuola media superiore e superamento di un esame presso la Camera di commercio, previa frequenza di uno specifico corso di formazione.
Se non si possiedono i requisiti professionali necessari, nella provincia di Pordenone i corsi di qualificazione sono organizzati dalle seguenti Associazioni:
- A.S.C.O.M., Piazzale del Mutilato n. 4, tel. 0434 54 94 11
- CONFESERCENTI, Viale Grigoletti, n.72/D tel. 0434 55 53 99
La domanda per sostenere l’esame andrà presentata alla Camera di Commercio dove la persona fisica ha la residenza o elegge il proprio domicilio professionale, nel caso di imprenditore individuale, o dove la società ha la sede legale.
Il possesso dei requisiti generali, morali e professionali può essere autocertificato ai sensi del T.U. 445/2000.
NUOVI ADEMPIMENTI PER GLI AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE, AGENTI DI COMMERCIO, MEDIATORI MARITTIMI E SPEDIZIONIERI
A decorrere dal 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello sviluppo economico che prevedono nuove modalità d’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti d’affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli (ora sostituiti dal Registro Imprese).
Le nuove procedure non modificano i requisiti professionali richiesti.
Gli adempimenti introdotti con i decreti sono i seguenti:
- Nuove iscrizioni
I soggetti che intendono iniziare una delle attività sopra indicate dovranno presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura “COMUNICA”, una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l’apposito modello ministeriale. La SCIA dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o di inizio attività al Registro delle Imprese corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni previste dalla Legge. La data di inizio di attività dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda. È prevista la presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa. - Soggetti in attività prima del 12.5.2012
Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013, un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa. - Persone fisiche non in attività
Coloro che risultano iscritti nei Ruoli soppressi, ma che attualmente non svolgono l’attività possono, entro il 12 maggio 2013, iscriversi nell’apposita sezione REA; tale adempimento non riguarda peraltro gli spedizionieri.
Ulteriori informazioni sulla modulistica e sulle modalità informatiche richieste per i nuovi adempimenti saranno pubblicate non appena disponibili.
Tenuto conto che il termine per gli adempimenti di cui ai punti n. 2. e 3. è di un anno, si invitano gli interessati a non concentrare le comunicazioni di aggiornamento nei giorni successivi al 12 maggio 2012; non si esclude infatti che, sia a livello normativo che di procedure informatiche, vi possano essere ulteriori modifiche ed implementazioni.









