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Registro imprese
Il Registro delle Imprese è un pubblico registro previsto dal codice civile del 1942 (articolo 2188), istituito con la legge 580/1993 ma operante presso ciascuna Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dal 19.02.1996 a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 581/1995, è l’unico strumento di pubblicità legale.
L'iscrizione/deposito di domande/denunce al Registro Imprese e al REA ha lo scopo di rendere conoscibili determinati atti e fatti a chiunque realizzando diversi tipi di pubblicità: pubblicità notizia al fine di rendere conoscibili determinati fatti o atti giuridici a chiunque ne abbia interesse; pubblicità dichiarativa che ha come effetto quello di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico, di conseguenza al terzo non vale eccepire l'ignoranza dell'atto o del fatto pubblicato; pubblicità costitutiva che si ha quando l'iscrizione di un atto o fatto giuridico costituisce adempimento necessario affinchè si producano determinati effetti giuridici.
Le attività economiche iscrivibili sono:
- produzione di beni e servizi;
- intermediazione nella circolazione dei beni;
- trasporto di cose e persone per terra, per acqua e per aria;
- attività bancarie ed assicurative;
- attività ausiliarie alle precedenti (ad esempio: agenzia, mediazione...);
- attività agricola.
L’articolo 9 del dpr 581/1995 prevedeva anche la gestione del REA - repertorio economico amministrativo - che raccoglie notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo non previste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e nelle sue sezioni speciali.
Questa banca dati, al pari del registro delle imprese, è pubblica ed è tenuta secondo tecniche informatiche e costituisce la “prosecuzione” del registro delle ditte (soppresso in data 26.01.1997).
Sono dati REA tutte le comunicazioni relative alle unità locali (apertura, modifica, chiusura) intese quali impianti operativi o amministrativo – gestionali ubicati in luogo diverso da quello della sede principale, la nomina, modifica, cessazione della qualifica di preposti, delegati o responsabili per determinate tipologie di attività.
Per le società sono, altresì a titolo esemplificativo, considerate dato REA tutte le notizie relative all'attività esercitata presso la sede (inizio, modifica, cessazione) e il versamento del capitale sociale.
Sono tenuti ad iscriversi a questo Repertorio i soggetti “only REA”: forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che esercitano tale attività in via sussidiaria rispetto all'oggetto principale (associazioni, fondazioni, organismi religiosi...).
I fatti o atti di cui la legge prevede l'iscrizione o il deposito vanno comunicati tramite gli appositi modelli approvati dal Ministero delle Attività Produttive.
Il registro delle imprese è diviso in due sezioni: ordinaria e speciale.
Nella sezione speciale si iscrivono:
- Piccoli imprenditori (commerciali individuali, coltivatori diretti)
- Imprenditori agricoli (individuali e collettivi secondo la definizione dell'art. 2135 del Codice Civile)
- Società semplici
- Imprese artigiane (imprenditori individuali e collettivi), vengono annotate tutte le imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane.
- Società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001, art. 16, comma 2)
Nella sezione ordinaria si iscrivono:
- Società di persone, di capitali e le cooperative, anche se non svolgono attività commerciale
- Imprenditori individuali commerciali non piccoli
- Consorzi tra imprenditori con attività esterna (art. 2612 del Codice Civile) e società consortili
- Gruppi Europei di Interesse Economico con sede in Italia (art. 3 d. lgs. 23.07.1991 n. 240)
- Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
- Società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale delle loro attività (art. 25 Legge 31.05.1995 n. 218)
Il registro delle imprese ha lo scopo di rendere noto, a chiunque ne abbia interesse, fatti e notizie relativi alle imprese iscritte, rappresentando uno strumento di informazione economica e giuridica dei soggetti operanti nel mercato italiano indipendentemente dalla loro forma giuridica.
I fatti e gli atti da iscrivere dipendono dalla struttura soggettiva dell'impresa.
Imprese individuali
Nel Registro delle Imprese vanno iscritte esclusivamente le persone fisiche che esercitano attività d'impresa ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile “è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e sevizi”.
Dalla definizione di cui sopra sono tre i requisiti essenziali:
- professionalità l'attività deve essere svolta dal titolare con continuità e non occasionalmente;
- organizzazione l'attività deve essere svolta coordinando i fattori lavoro e capitale;
- economicità la gestione dell'attività deve reintegrare i costi con i ricavi.
Gli elementi oggetto di iscrizione per le imprese individuali sono i seguenti:
- generalità, cittadinanza, residenza anagrafica, codice fiscale e partita IVA
- ditta, oggetto e sede dell'impresa
- notizie concernenti il capitale investito ed il numero dei dipendenti
- trasferimenti di proprietà o di godimento dell'azienda
- procure institorie, limiti e revoche delle stesse
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Società di persone
Nelle società di persone i soci hanno la responsabilità illimitata (il socio risponde per le obbligazioni sociali con tutti i suoi beni presenti e futuri) e solidale (il creditore sociale può, a discrezione, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci ed esigere da lui l’adempimento dell’intera obbligazione, salvo la possibilità dello stesso di agire in regresso con gli altri soci) per le obbligazioni sociali:
- di tutti i soci, nella società in nome collettivo
- di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per alcuni di essi, nella società semplice
- dei soli soci accomandatari per la società in accomandita semplice (gli accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata)
Tra le società di persone rientrano:
- società semplici (le quali non possono esercitare attività commerciali)
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice.
Gli atti da depositare al registro imprese sono i seguenti:
- atto costitutivo e gli atti che comportano istituzione, modifica e cancellazione di sedi secondarie
- modifiche dell'atto costitutivo
- delibera che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento della società e che dispone sui poteri dei liquidatori
- progetto, delibera e atto di fusione e scissione
- trasferimenti di proprietà o di godimento dell'azienda
- procure institorie, limiti e revoche delle stesse
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti imprese soggette a procedure concorsuali
Società di capitali e cooperative
Nelle società di capitali la responsabilità dei soci (ad eccezione dei soci accomandatari delle società in accomandita per azioni che hanno responsabilità illimitata, personale e solidale) è limitata alla quota di capitale conferito.
Con l’iscrizione al registro delle imprese le società di capitali acquistano personalità giuridica e sono considerate distinte dagli individui che le compongono (autonomia patrimoniale perfetta).
Tra le società di capitali rientrano:
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
Le società cooperative sono predisposte per l'esercizio collettivo a scopo mutualistico di imprese commerciali e non.
Per scopo mutualistico si intende l'intento di fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili dal mercato.
La riforma del diritto societario in attuazione del d.lgs. 17/01/2003 n. 6 ha modificato radicalmente la disciplina delle cooperative.
La principale novità sta nella distinzione tra:
- Cooperative a mutualità prevalente
- Cooperative non a mutualità prevalente
Le cooperative a mutualità prevalente sono quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, nello svolgimento della loro attività si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative di soci e degli apporti di beni e servizi degli stessi.
Le cooperative non a mutualità prevalente sono un modello di cooperative per le quali è previsto una maggiore disponibilità all’accesso dei capitali esterni.
Il passaggio da una forma di cooperativa all’altro non è considerata una trasformazione societaria bensì una vicenda economica rilevante sotto il profilo dell’accesso alle agevolazioni fiscali.
Gli atti da depositare al registro delle imprese sia per le società di capitali che per le cooperative sono i seguenti:
- atto costitutivo, nomina amministratori e sindaci e atti che comportano istituzione, modifica e cancellazione di sedi secondarie
- modifiche dell'atto costitutivo e dell'organo di amministrazione e controllo
- delibera che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento della società e che dispone sui poteri dei liquidatori
- progetto, delibera e atto di fusione e scissione
- deposito annuale del bilancio ed elenco soci (quest'ultimo non dovuto per le cooperative)
- trasferimenti di proprietà o di godimento dell'azienda
- procure institorie, limiti e revoche delle stesse
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti imprese soggette a procedure concorsuali
- emissione di obbligazioni
- trasferimento delle quote (s.r.l.)
- conferimento/revoca di incarico a società di revisione
Avvertenze per la presentazione delle domande/denunce
Atti soggetti a registrazione
Gli estremi di registrazione all'Ufficio del Registro non sono più necessari per gli atti pubblici e le scritture private autenticate da notaio, a raccolta dal notaio. Sono obbligatori per:
- scritture private non autentiche
- deposito di bilancio d'esercizio che prevede una distribuzione degli utili
- deposito piano di riparto con il bilancio finale di liquidazione che prevede una distribuzione, a qualsiasi titolo, tra i soci
Versamenti in conto corrente postale
Il numero di conto corrente postale è 245597 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pordenone.
Si ricorda che qualora il versamento avvenga tramite conto corrente deve essere allegata l'attestazione di versamento.
Termini per la presentazione dei modelli
Le domande di iscrizione o di deposito al Registro delle Imprese devono essere presentate nei termini previsti dal codice civile, dal DPR 581/95 e da leggi speciali.
In linea generale il termine è di 30 giorni dalla data dell’atto o dell’evento da comunicare fatta salva la previsione di altri termini per specifici adempimenti.
Le denunce di dati inclusi nel REA devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
La presentazione delle domande al registro delle Imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
Contatti:
Sede: Corso Vittorio Emanuele II, 47 – PORDENONE - Piano terra
Telefono: call center 848.800.410
Fax: 0434 381296
E-mail: registro.imprese@pn.camcom.it
Responsabile: Manuela Basso
Orari al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.15
giovedì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.45









