Dove sono:
Ricerca
RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
Normativa di riferimento: Decreto Ministero Industria 29 dicembre 1979; regolamento della Camera di Commercio di Pordenone emanato con delibera di Giunta camerale nr. 72 del 21 marzo 1980.
Il Ruolo non conferisce alcun tipo d’abilitazione, ma riconosce la competenza di una persona in una determinata materia.
I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.
Il Ruolo è distinto in categorie e sub-categorie (prodotti agricoli, articoli di abbigliamento, preziosi, legno, scritture, categorie varie ecc.).
Per chi è
Per le persone fisiche che dimostrano di avere una specifica preparazione e competenza in una delle sub-categorie in cui è diviso il ruolo.
Requisiti
Per l’iscrizione al Ruolo:
Requisiti generali:
• Essere cittadino italiano o dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario residente in Italia in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno
• Avere assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.
• Aver compiuto 21 anni d’età
• Essere residente nella circoscrizione della camera di commercio a cui è diretta la domanda;
Requisiti morali
• Non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
• Non essere sottoposto a provvedimenti antimafia.
Requisiti professionali
Possesso del titolo di studio e/o esperienza professionale nelle categorie e sub-categoria per le quali si chiede l’iscrizione. L'aspirante deve esibire tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.
La commissione camerale che esamina le istanze di iscrizione, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la commissione potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.
Cosa fare
Documenti da presentare
• domanda in marca da bollo su apposito modulo, in distribuzione presso la CCIAA, sottoscritta dall'interessato;
• esibizione del documento comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
• esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali;
attestazione del versamento di Euro 168,00 per tasse di Concessioni Governative (c/c/p n. 8003 Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara);
• versamento di diritti di segreteria sul c/c/p n. 245597 intestato alla CCIAA di Pordenone, oppure in contanti direttamente allo sportello. Tali diritti ammontano a euro 31,00
L’istanza di iscrizione nel Ruolo va presentata all’ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio.
Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.
L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.
Il possesso dei requisiti generali, morali e professionali può essere autocertificato ai sensi del T.U. 445/2000.









